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Art.1 – E’ costituita tra i comparenti la “IL NOME DELLA ROSA – ONLUS”, che ispirandosi a principi di solidarietà, volontariato e promozione sociale opera senza fini di lucro;

Art. 2 – La durata dell’ associazione è illimitata;

Art. 3 - La sede è in via Odescalchi, 31 – 00055 Ladispoli(RM). La ONLUS può costituire sedi secondarie locali e distrettuali su tutto il territorio nazionale italiano e internazionale, allo scopo di sviluppare i programmi e le finalità dell’ oggetto sociale, art. 4.

Art. 4 – oggetto sociale: l’associazione intende perseguire esclusivamente finalità di beneficenza, in particolare tramite l’assistenza a madri in difficoltà ed ai loro figli. Nell’ associazione operano professionisti che offrono consulenza nei loro rami lavorativi.


A tale scopo l’Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- Prestazioni di servizi di sostegno abitativo,economico,fiscale, educativo e psicologico;
- Corsi di sostegno educativo, scolastico e/o professionale;
- Attività di consulenza fiscale;
- Attività lucico-ricreative: visite guidate e avvicinamento alla natura;
- Servizio di volontariato medico e paramedico di informazione e assistenza.


Art. 5 – Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
d) dalle quote associative;
e) dai contributi dei privati e società;
f) dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
g) contributi di organismi internazionali;
h) donazioni e lasciti testamentari;
i) introiti derivanti da convenzioni;
l) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
m) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
n) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale(fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore);
I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal consiglio direttivo.Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

Art. 6 – I soci sono coloro che per volontà verbale o scritta accettano il presente statuto, e si dividono in:

- Fondatori.
- Ordinari: tutti coloro che condividendo le finalità dell’ associazione desiderano costituire al suo sostegno prestano consulenza professionale ed effettuano una donazione spontanea di qualsiasi natura.
- Sostenitori: le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione pari ad € cinquanta (50,00) e che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
- Onorari: persone ed enti che per il loro operato si sono distinte particolarmente.

La qualità di socio viene a cessare per dimissioni volontarie, indegnità e decesso.

Art. 7 - A norma di Statuto, sono organi dell’ente: l’ASSEMBLEA, il PRESIDENTE, il CONSIGLIO DIRETTIVO.
L’ASSEMBLEA è formata da tutti i partecipanti all’assemblea e si riunisce una volta all’anno per discutere dei nuovi progetti da eseguire e per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è costituito dal Presidente dell’associazione e dagli atri due soci fondatori e sono in carica per 5 anni. Il suo compito è di approvare il bilancio e di stabilire il compenso del presidente.

Il PRESIDENTE. Ha il compito della rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.Il presidente convoca e presiede l'assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto,ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni. E’ responsabile delle linee direttive dell’ associazione, della promozione, dell’ organizzazione e della realizzazione delle singole attività statuarie, i singoli preventivi finanziari e di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 8 - L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate e da quelle tipiche delle Onlus, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, come impone la lettera c dell’art. 10 del D. Lgs. N. 460/97

Art. 9 - In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, lettera f).

Art. 9 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 10 – E’ nominato primo presidente: Cucciniello Katia.

 

 

 

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